23 Ottobre 2024

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Violenza di genere: ri-conoscere il fenomeno e agire il cambiamento 

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L’espressione violenza di genere contempla “ogni atto che comporta, o che è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica.”

Sono sempre più frequenti le notizie di cronaca correlate ad episodi di violenza interpersonale, con particolare incidenza delle notizie legate a violenza di genere derivanti da un triste epilogo di relazioni sentimentali spesso disfunzionali. Conoscere il fenomeno, riconoscere i comportamenti critici in ambito relazionale, imparare ad essere consapevoli dei propri sentimenti, nonché l’informazione sugli strumenti afferenti alla rete di servizi presenti sul proprio territorio, consente di agire in ottica di prevenzione e riduzione del danno, fatta salva la complessità di quanto attiene agli aspetti peculiari dei vissuti di violenza e l’unicità/individualità di ogni specifica situazione. 

Nel corso di queste pagine, osserveremo la violenza di genere da due angolazioni tra loro complementari: principali nozioni in materia giuridica con rilevazioni empiriche attraverso dati risalenti al 2023 e aspetti psicosociali legati al riconoscimento di condotte allarmanti e quali possono essere gli strumenti d’azione per affrontare la problematica.  L’obiettivo è quello di fornire elementi utili a sensibilizzare la collettività e fornire informazioni utili a riflettere su potenziali aspetti critici per la propria vita. 

Violenza di genere: principali riferimenti normativi

La normativa vigente in materia di tutela delle vittime di violenza, aggiornata con la legge del 24 Novembre 2023 nr. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sul tema. L’elemento fondamentale trasmesso dalla Convenzione, nelle successive ratifiche nazionali, è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.  

L’obiettivo perseguito dalle novità normative di recente introduzione con la L. 168/23, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, entrando in vigore il 9 dicembre 2023, è quello di potenziare gli interventi di protezione preventiva, rafforzando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi ampliando, in generale, la tutela delle vittime di violenza. La normativa, infatti, rivolge particolare apprensione nei confronti di quei delitti che rappresentano la prevenzione della violenza sulle donne, soprattutto rispetto alla commissione dei cosiddetti “reati spia”, ovvero delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi. Tra gli interventi di maggior rilievo, vi è il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore e di informazione alle vittime di violenza; l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica; l’introduzione di norme finalizzate a velocizzare i processi in materia di violenza di genere e domestica, l’applicazione di misura cautelare personale e la possibilità di disporre l’applicabilità del controllo tramite il cd. braccialetto elettronico. Inoltre, numerose sono le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché l’introduzione di un risarcimento economico, provvisionale, a titolo di ristoro anticipato, in favore delle vittime.

Il rafforzamento delle misure preventive e di tutela introdotto con la L.168/23 si inserisce in un quadro normativo già altamente definito e potenziato in Italia nel corso degli anni; 27 giugno 2013, n.77 l’Italia, tra i primi Paesi europei, ha ratificato la suddetta Convenzione di Istanbul mediante l’introduzione del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province convertito”, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n.119 che ha introdotto misure volte a rafforzare sia la tutela penale delle donne vittime di violenza sia a prevenirne il fenomeno, nonché ha aggiornato e rimodulato gli strumenti di prevenzione e di repressione della violenza di genere, esercitata anche in ambito domestico.  Inoltre, il decreto-legge n. 93 ha previsto, all’art. 5, l’adozione del primo Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e il potenziamento delle strutture di soccorso e assistenza alle vittime.  

Un ulteriore passo è stato compiuto mediante l’introduzione della Legge 19 luglio 2019, n. 69 e ampiamente nota come “Codice Rosso”, definito spesso anche in gergo giornalistico “scudo antiviolenza” in quanto ha apportato significative novità in ambito procedurale e configurando nuovi reati correlati alle dinamiche di violenza di genere e violenza domestica, a tutela delle vittime. 

In ambito procedurale, il Codice Rosso, ha introdotto i seguenti aspetti fondamentali:  

  • acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria può riferire immediatamente al competente Pubblico Ministero anche in forma orale;  
  • il Pubblico Ministero, ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, è tenuto ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa.  

Inoltre, sussiste l’introduzione di 4 nuovi reati afferenti le seguenti aree: 

– il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn); 

– il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; 

– il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni; 

– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. 

Vi è anche un inasprimento delle sanzioni già previste dal codice penale in materia di  

– il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi; 

– lo stalking; 

– violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. 

Alcuni dati empirici

L’11 dicembre 2023, la Direzione Centrale Polizia Criminale ha presentato il report “Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne” che riporta un’analisi di dati relativi al 2023, in particolare: dal 1° gennaio al 3 dicembre 2023, sarebbero 109 le donne uccise in ambito di violenza di genere. Tra queste, 90 in ambito familiare/affettivo e 58 quelle assassinate da partner/ex partner. Nel medesimo documento è presente anche un focus sui “reati spia”; rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, si è registrato un caso degli atti persecutori (cosiddetto stalking) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi. In calo, inoltre, le violenze sessuali, reato le cui vittime, nel 91% dei casi, sono donne.  

I dati relativi al precedente anno, come la ricorrenza di notizie di cronaca correlate ad episodi di violenza di genere, a variabile intensità, sottolineano l’importanza sita nel riconoscere le criticità relazionali che, soprattutto quando gravi e trascurate, possono degenerare in atti di violenza fisica o psicologica. Pertanto, acquisire un adeguato grado di consapevolezza sulle relazioni interpersonali e in ambito sentimentale, è sicuramente un fondamentale strumento di prevenzione.

Quando una relazione è tossica? Quando un partner diventa una “droga”?

La dipendenza affettiva è un aspetto psicologico indice di una importante sofferenza relazionale che spesso è correlato ad eventi legati a fenomeni di violenza interpersonale e di genere. La ricerca in ambito psicologico afferma che è possibile parlare di dipendenza affettiva quando una relazione sentimentale è caratterizzata da ossessione, comportamenti compulsivi, ansia e conseguenze negative nel funzionamento sociale (Kwee 2007; Stanbury e Griffiths 2007). […] Il lavoro pionieristico sulla dipendenza dall’amore è stato delineato per la prima volta nel libro “Love and Addiction” di Peele e Brodsky (1975). Il libro descrive la dipendenza dall’amore come una condizione che si verifica quando gli individui diventano dipendenti nei rapporti con coloro con cui sono più intimamente coinvolti. Peele e Brodsky (1975) affermano che il processo di dipendenza affettiva sia lo stesso di quando una persona diventa dipendente da una droga. Studi successivi hanno evidenziato come la dipendenza affettiva condivida numerosi aspetti e caratteristiche di altre dipendenze sia da sostanze che comportamentali (Fisher 2014; Peele, Brodsky e Arnold 1992; Redcay e Simonetti, 2018; Sussman 2010, Wolfe 2000). Anche se, al momento, la dipendenza affettiva non è ancora radicata nella nosologia psichiatrica, c’è un aumentato riconoscimento delle dipendenze comportamentali nella letteratura sulla salute mentale, come dimostrato dall’incorporazione graduale di alcune dipendenze comportamentali (ad esempio, il disturbo da gioco d’azzardo patologico e la dipendenza da Internet) nelle più recenti edizioni dei manuali diagnostici come il DSM-5 e l’ICD-11 (Griffiths, Kuss, Pontes e Billieux 2016). Alla luce di tali aspetti, diviene determinante ri-conoscere i comportamenti allarmanti: manipolazione, isolamento, gelosia eccessiva, mancato rispetto dei confini, abuso fisico o emotivo. 

L’importanza della rete: re-agire alla violenza di genere si può

violenza di genere

Le persone coinvolte in vissuti di dipendenza affettiva o, nel peggiore dei casi, vittime di episodi di violenza fisica e/o psicologica possono agire lavorando a partire da se stesse e dalle risorse afferenti il proprio circuito formale ed informale.  

Un primo passo può essere quello di affidarsi al circuito del Centro Antiviolenza presente sul proprio territorio e, qualora, non si fosse in possesso dei recapiti, è sempre possibile contattare il numero nazionale 1522 o recarsi preso un presidio di Polizia di Stato o Carabinieri. Invece, in situazioni di pericolo, per il contenimento di condotte violente è possibile raggiungere le FF.OO tramite il 112 (Carabinieri) e 113 (Polizia di Stato). 

Il Centro Antiviolenza è il servizio preposto all’analisi del rischio ove è possibile intraprendere percorsi psicologici utili ad affrontare il proprio vissuto individuando possibili soluzioni; nei casi più gravi, attraverso il Centro Antiviolenza, è possibile richiedere il collocamento in struttura ad indirizzo secretato al fine di intraprendere un percorso personale funzionale a superare le criticità derivanti dalla violenza subita mediante il supporto di una equipe di esperti, inclusi psicologi ed operatori legali. Il setting adeguato, nonché la possibilità di sostenere colloqui con i professionisti indicati per il caso, in contesti protetti e in rispetto della propria privacy, può rivelarsi fondamentale perché una persona in un particolare momento di vulnerabilità possa stimolare quel grado di autodeterminazione indispensabile per riconoscere, affrontare ed eventualmente superare un momento doloroso e complesso.  

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