Il requisito dei dieci anni di residenza per avere diritto all’ottenimento del reddito di cittadinanza è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e, per tale ragione, deve essere cancellato. È questa la posizione della Corte di Giustizia Europea, che, con sentenza depositata in data 29/07/2024, ha messo la parola fine ad un’annosa vicenda, frutto di innumerevoli problematiche soprattutto in riferimento alle istanze di RdC presentate nel nostro Paese da cittadini stranieri.
La decisione in questione rappresenta uno spartiacque nell’ambito dell’assistenza e delle prestazioni sociali, sancendo principi di diritto che, sebbene già ampiamente riconosciuti a livello europeo, non sempre sono stati adeguatamente recepiti o applicati dal legislatore nazionale, soprattutto per quanto concerne le misure di assistenza.
La vicenda
Il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione dinanzi alla CGUE, con domanda di pronuncia pregiudiziale, in riferimento a due diversi procedimenti penali promossi per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
In ambedue i casi, i procedimenti in questione riguardavano due cittadine di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, ivi residenti rispettivamente dal 2012 e dal 2013, alle quali il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso l’anzidetto Tribunale aveva contestato di aver falsamente dichiarato di soddisfare i requisiti per l’accesso alla misura, incluso quello della residenza decennale in Italia, continuativa per gli ultimi due anni di riferimento, avendo le stesse fatto richiesta di RdC nell’anno 2020.
Tale specifico requisito era infatti previsto dal decreto-legge n. 4/2019, rispetto alla cui conformità al diritto dell’UE è stata chiamata a pronunciarsi la Corte; la sua pronuncia, consultabile nella versione integrale a questo link, riconosce l’illegittima del requisito in questione, di per sé incompatibile con la normativa europea di riferimento (in primis la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cosiddetta “Carta di Nizza”).
A seguito di un’attenta disamina del caso, la CGUE ha confermato i dubbi già sollevati dal giudice a quo, statuendo che il requisito della residenza, come strutturato dalla nostra normativa nazionale, sia in contrasto con la normativa europea e che, andando a determinare un trattamento sfavorevole a danno dei cittadini di Paesi terzi, ivi compresi i titolari di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, rispetto al trattamento riservato ai cittadini nazionali, vada dunque cancellato.
Reddito di cittadinanza: le conseguenze sulla situazione attuale
Come noto, il reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’assegno di inclusione, per l’ottenimento del quale è sempre indicato il requisito della residenza, stavolta per cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi; pertanto, è verosimile che nasceranno analoghe controversie anche per questa forma di sostegno.
Tuttavia, la pronuncia della Corte riveste comunque un’importanza fondamentale, soprattutto se si pensa alle numerose richieste di risarcimento pervenute a cittadini di Paesi terzi che, a seguito dell’avvenuto riconoscimento del sussidio in questione, si sono trovati a dover fronteggiare istanze di restituzione di quanto “indebitamente” percepito, spesso somme anche particolarmente elevate, sulla base di controlli esperiti a posteriori dalle autorità competenti (INPS); è bene rilevare che la sentenza in questione si riferisce ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, sebbene sia verosimile che il principio ivi espresso possa applicarsi, in maniera estensiva, anche ai titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale (sarà necessario attendere pronunce future per averne certezza – qui il vademecum di ASGI con le prime FAQ stilate sul punto).
Inoltre, questa pronuncia riapre anche potenzialmente la strada a chi si era visto negare il reddito di cittadinanza proprio per l’assenza del requisito della residenza, per un totale pari a circa 106’000 domande, almeno secondo le ultime statistiche.
Infine, risultano ancora pendenti dinanzi alla nostra Corte Costituzionale e alla Corte Europea due ricorsi relativi a giudizi promossi dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, concernenti casistiche analoghe, ma in riferimento a cittadini titolari di pds per protezione internazionale e/o cittadini UE, e che, verosimilmente, risentiranno degli effetti di questa prima, importante sentenza europea.